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Statuto ed Organigramma

Il Partito si compone del seguente Organigramma:

- Presidente

- Direttivo

- Membri Consultivi al Direttivo

- Circoli Territoriali

- Commissari Straordinari per Regioni ed Elezioni

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PRINCIPALI ATTI DEL PARTITO:

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- STATUTO del 2007 -

- Attribuzione C.F. -

- MODIFICA STATUTO 2018 -

- Atto Dichiarazione Trasparenza -

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STATUTO CONSOLIDATO IN VIGORE

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STATUTO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE E MOVIMENTO POLITICO

“PARTITO ANIMALISTA ITALIANO”

 

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione politica denominata “Partito Animalista Italiano” ai sensi dell’art. 49 della Costituzione e delle norme statuite dal codice civile. La sede legale è in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Armando Diaz, n.ro 138-140.

 

ART. 2 – STRUTTURA E SCOPO

Il “Partito Animalista Italiano” è un movimento politico animalista e ambientalista, fondato nella cultura e negli ideali della salvaguardia dell’ambiente, della difesa dei diritti animali, contro lo sfruttamento, la violenza e i maltrattamenti delle specie viventi, convinto che la nazione debba tutelare l’ambiente e il paesaggio così come debba tutelare il diritto alla vita e alla dignità delle specie viventi e della fauna. Il “Partito Animalista Italiano” è un movimento nazionale con un’organizzazione articolata, in spirito federativo ed autonomistico, in gruppi e sezioni regionali e locali. “La sua natura di partito autonomo consente la contestuale adesione dei propri aderenti ed iscritti ad altri Partiti politici.

Per il perseguimento dei propri obiettivi, il “Partito Animalista Italiano”, che ha come finalità quella di essere un movimento politico animalista e ambientalista, sostiene la partecipazione dei propri aderenti alle competizioni elettorali e può, altresì, costituire una fondazione al fine di promuovere iniziative che rafforzino la sua azione organizzativa e consolidino la struttura, anche finanziaria, del movimento. Nel farlo l’Associazione dà mandato al Presidente, quale Coordinatore Nazionale nonchè espressione dell’indirizzo politico dell’Associazione, ed al Direttivo, che rappresenta il Comitato di Presidenza, di mettere appunto un’ampia azione di visibilità che possa strutturare tutti i mezzi di comunicazione accessibili, comprese le nuove tecnologie, sia la pagina web www.partitoanimalista.it, a cui però si riconosce l’esclusività originale di portavoce dell’indirizzo dell’associazione e del Partito Politico.

 

ART. 3 – ADESIONE AL MOVIMENTO

Possono aderire al Movimento le donne e gli uomini che hanno compiuto diciotto anni d’età, non siano stati privati dei diritti civili e, previa richiesta di adesione al gruppo o sezione più vicino alla loro residenza, ne ottengono il consenso. Possono altresì aderire con analoghe modalità associazioni, gruppi e circoli, purchè autonomi da altri partiti. Sino alla celebrazione del I Congresso Nazionale le richieste di adesione, effettuabili anche per via telematica, sono esaminate dal Comitato di Presidenza nazionale che fissa anche la misura delle quote sociali. Ogni aderente ha diritto a contribuire al dibattito politico e culturale del Partito, alla formulazione dei suoi programmi nazionali e locali ed alla partecipazione agli organi, secondo le norme del presente Statuto. Ogni aderente del Movimento, persona o associazione, contribuisce alla vita del Movimento con il pagamento di una quota annuale, da stabilirsi anno per anno, dal Comitato di Presidenza nazionale, quota di cui una parte è destinata a livello locale ed un’altra alla sede centrale. La qualità di associato viene meno per dimissioni scritte dell’interessato ovvero per deliberazione motivata del Comitato di Presidenza.

 

ART. 4 – ORGANI

Sono organi nazionali del Partito: il Presidente, quale Coordinatore nazionale del Partito; il Direttivo, quale Comitato di Presidenza, il quale è composto oltre che dal Presidente anche dal Tesoriere, nonchè dal Responsabile amministrativo per gli Enti Locali e per la Trasparenza, nonchè dal Responsabile per il Tesseramento; i Circoli territoriali del Partito. La durata in carica del Presidente è di sette anni, la durata in carica del Direttivo è di sette anni. La durata dei singoli circoli è deciso dall'organizzazione locale degli stessi che comunicano al Presidente annualmente la formazione dello stesso. Ove non espressamente previsto da separata nomina, il Presidente assume anche la qualifica di Tesoriere e Responsabile degli Enti Locali che, a tempo determinato, può delegare a terza persona ai fini della migliore gestione associativa. Per l'elezione del Presidente e del Direttivo hanno diritto di elettorato passivo gli iscritti da almeno sette anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel tempo. Per l'elezione del Presidente e del Direttivo hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel tempo. Ai circoli possono partecipare ed essere eletti responsabili degli stessi tutti gli iscritti al Partito, senza distinzione di anzianità d'iscrizione.

 

ART. 5 – IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è l’organo deliberativo del Partito che, con metodo democratico, ne decide l’indirizzo politico e le questioni più rilevanti della vita interna. Inoltre elegge il Presidente ed i membri del Direttivo. Esperisce votazioni secondo le modalità indicate dalla decisione del Presidente, sentito il Direttivo, per ogni singolo anno solare. Il primo Congresso Nazionale è convocato entro un anno dalla costituzione del Movimento. Sino alla convocazione del primo Congresso Nazionale le nomine degli organi nazionali sono effettuate dal Comitato di presidenza, in qualità di Direttivo, sentiti gli associati fondatori. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni due anni ed in via straordinaria quando lo richieda almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti il Direttivo. Il Presidente, sentito il Direttivo, può anche decidere che il congresso possa svolgersi annualmente.

 

ART. 6 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è un organo facoltativo e meramente consultivo convocato per motivi di particolare necessità consultiva dal Presidente, quale Coordinatore Nazionale. Esso viene composto dallo stesso Presidente, nonchè dai membri del Direttivo, dai rappresentanti dei circoli territoriali e dai Responsabili regionali pro-tempore ove nominati dal Presidente. Fanno parte del Consiglio Nazionale anche i Deputati, i Senatori, i Consiglieri Regionali ed i Consiglieri comunali e municipali aderenti al movimento. Il Consiglio nazionale è, entro la linea fissata dal Direttivo, convocato dal Presidente almeno due volte nel settennato ed è presieduto dallo stesso.

 

ART. 7 – IL DIRETTVO, QUALE COMITATO DI PRESIDENZA

Il Direttivo, che rappresenta il Comitato di Presidenza del Movimento, è composto dal Presidente che, quale Coordinatore Nazionale, lo presiede; nonchè è composto dal -Tesoriere, nonchè dal -Responsabile amministrativo per gli Enti Locali e per la Trasparenza, nonchè dal -Responsabile per il Tesseramento. Il Direttivo agisce quale organo esecutivo diretto dal Presidente per il funzionamento del movimento, nonché per il funzionamento degli Uffici di Propaganda, Studi e Formazione, Organizzazione ed Enti Locali e del sito internet dell’Associazione. Il Direttivo attua la linea politica fissata dal Congresso e si rappresenta nella figura del Presidente che, quale Coordinatore nazionale, rappresenta la linea politica del Partito. In tal senso il Presidente sovrintende all’organizzazione del Partito e mantiene i contatti con le altre forze politiche e con i partiti. Sempre il Presidente, sentito il Direttivo, può nominare figure aggiunte al Diretto, in modo elettivo o per nomina diretta al fine di affiancare il Direttivo eletto in modo meramente consultivo. Il Direttivo viene eletto dal Congresso nazionale con le stesse modalità di votazione previste per il Presidente, sia in termini di modalità, durata, elettorato attivo e passivo.

 

ART. 8 – IL PRESIDENTE, QUALE COORDINATORE NAZIONALE

Il Presidente, quale Coordinatore Nazionale, è eletto dal Congresso tra i candidati presentati da un quinto dei delegati. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento, convoca e presiede il Direttivo, quale Comitato di Presidenza, dirige e coordina l’attività del Movimento. Egli ha inoltre la rappresentanza legale e giudiziaria del Partito, nonché il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria a straordinaria amministrazione, che si rendano necessari per l’espletamento dell’attività amministrativa del Movimento. Egli presiede anche il Consiglio Nazionale ove convocato, provvede all’organizzazione degli uffici centrali del Movimento e redige insieme al Tesoriere il bilancio annuale. La durata in carica del Presidente è di sette anni. Per l'elezione del Presidente hanno diritto di elettorato passivo gli iscritti da almeno sette anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel tempo. Per l'elezione del Presidente hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel tempo. In via straordinaria, in caso di impedimento o dimissioni, il Presidente prima della convocazione di nuovo congresso nazionale, può essere nominato ad interim dal Direttivo tra i componenti dello stesso e, sino alla nomina del congresso, il nuovo presidente agisce nel pieno delle sue funzioni. Il Presidente, sentito il Direttivo, può nominare per la durata di un anno Commissari comunali, provinciali o anche regionali, al fine di una migliore gestione territoriale. Il Presidente, sentito il Direttivo, può nominare Commissari per le tornate elettorali.

 

ART. 9 – IL PRESIDENTE, QUALE COORDINATORE NAZIONALE

Il Presidente, quale Coordinatore Nazionale, può avvalersi dell’ausilio dei coordinatori dei circoli territoriali nonchè, laddove esistano, dei commissari territoriali nominati.

Il Presidente, sente il Responsabile amministrativo per gli Enti Locali e per la Trasparenza, nonchè il Tesoriere:

- semestralmente sull’andamento della gestione ad esso conferito;

- annualmente sulla variazione degli iscritti alle varie sede di cui è responsabile;

- mensilmente quando si verifichino degli eventi straordinari a cui non riesca a provvedervi;

- annualmente del rendiconto contabile, specificando analiticamente le spese sostenute, entrate, elargizioni e, allo stesso tempo, redige prospetto revisionale del rendiconto previsionale dell’anno successivo.

Il Presidente, quando provengano da parte degli associati lamentele per la cattiva gestione dei circoli territoriali, per mancati adempimenti previsti nella delega, per scorrettezze sostenute e continuate nei confronti del Partito, per condanne ricevute dall’AGO e divenute definitive anche provvisoriamente, può disporre sentito il Direttivo l'immediato scioglimento del circolo e l'espulsione degli iscritti in casi di fatti gravi avvenuti nei confronti ed in danno del Partito.

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ART. 10 – DELIBERE

Ove non sia diversamente stabilito dal presente Statuto, gli organi del Movimento deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le stesse delibere possono essere impugnate dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione o presa di conoscenza dell'iscritto. Per le comunicazioni si intende come comunicata a tutti gli iscritti anche la pubblicazione della deliberazione nelle pagine del sito internet ufficiale: www.partitoanimalista.org.

 

ART. 11 – GRUPPI E CIRCOLI TERRITORIALI: POTERI RAPPRESENTATIVI E GESTORI

Territorialmente il Partito si compone, dopo il Presidente ed il Direttivo, in circoli nelle diverse realtà territoriali, ove gli stessi assumono una autonomia organizzativa e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale relativamente alle attività ad essi collegate, nel rispetto dei principi e degli ideali fissati dal presente Statuto. La rappresentanza legale e giudiziaria ed il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendano comunque necessari per l’espletamento dell’attività amministrativa del Movimento, competono al Presidente, quale Coordinatore Nazionale, come specificato al precedente art. 9. Le sedi locali sono fissate per la costituzione secondo le seguenti modalità: -- Minimo di 5 iscritti PER SEDE LOCALE. In ogni città superiore ai 5.000 abitanti è possibile la costituzione di più di un circolo locale del Partito Animalista Italiano. Raggiunto il numero 25 iscritti, il circolo territoriale ha diritto a chiedere che un proprio rappresentante sia inserito nel Direttivo in funzione consultiva, quale membro aggiunto dello stesso su nomina del Presidente, come previsto dall'art. 7.

 

ART. 12 – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Il finanziamento del Partito è costituito dai proventi del tesseramento, da eventuali donazioni e dal elargizioni, nonché da entrate connesse allo svolgimento di attività aventi carattere economico. Il patrimonio è costituito dall’insieme dei proventi della sede centrale e da eventuali beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per donazione o per acquisto. Non potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestione, neppure indirettamente, né fondi, riserve o capitale, salvi gli obblighi di legge.

 

ART. 13 – SCIOGLIMENTO E NOMINA LIQUIDATORI

Lo scioglimento del Partito può essere deciso su proposta del Presidente, previo avallo del Direttivo all'unanimità, dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quinti (3/5) dei suoi componenti che con la medesima maggioranza nomina uno o più liquidatori, in ogni caso il Direttivo e lo stesso Presidente possono appore, entro trenta giorni dal pronunciamento, per non più di due volte consecutive il proprio diritto di veto, inficiando la votazione e rimandando ad altra votazione la decisione. Per la votazione relativa allo scioglimento e nomina dei liquidatori hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel tempo. Il patrimonio residuo potrà essere devoluto, a termine di legge, secondo quanto stabilito dal Congresso stesso.

 

ART. 14 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Presidente, previo avallo del Direttivo all'unanimità, dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quinti (3/5) dei suoi componenti, anche se il Direttivo e lo stesso Presidente possono apporre (entro trenta giorni dalla votazione) per non più di due volte consecutive il proprio diritto di veto, inficiando la votazione e rimandando ad altra votazione la decisione. Per la votazione relativa alla modifica dello statuto hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel tempo.

 

ART. 15 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove insorga tra gli associati e l’Associazione controversia in ordine all’interpretazione e all’esecuzione delle norme statutarie, la soluzione sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuno dei contendenti, il terzo viene nominato dal Presidente, quale Coordinatore Nazionale del Partito. Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo entro 90 giorni.

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