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LEGGE LEONE

Partita la Raccolta Firme

Legge Leone: "Carcere Vero per Chi Commette reati su Animali.

E' partita la raccolta firme, ed i banchetti, per la Legge che porteremo in Parlamento e che porterà anche alla "morte civile" con le sanzioni amministrative chi delinque sugli animali.

* Se Vuoi creare un Banchetto o Aiutarci, SCRIVICI a:

partitoanimalista@gmail.com

1) COSA SERVE?

Nulla in particolare, solo del tempo per aiutarci alla raccolta, invieremo noi del materiale o puoi scaricarlo qui nel sito. 

Perchè e Come Raccogliere le Firme?
Domande Frequenti

1. A cosa serve la raccolta firme?
La Raccolta firme ai sensi dell'art. 50 e poi 71 della Costituzione serve a portare in Parlamento una proposta di legge che proviene dai cittadini, affinchè il Parlamento la voti.

2. Cosa vuole questa proposta di Legge?
Le tante azioni nella aule di Giustizia dell'Ufficio Legale del PAI per l'Italia, stanno dimostrando come l'attuale legislazione sia ancora troppo inefficace nel contrastare l'aumento dei crimini contro animali e ambiente. Reati sugli animali che, come dimostrano i fatti di cronaca, sono in aumento e sono anche uno dei maggiori business della criminalità quando sono finalizzati ad atti di lucro.

3. Quante Firme ci Vogliono?
Partita la raccolta firme con i banchetti del Partito, e si lancia un appello agli animalisti per la creazione di nuovi centri raccolta affinchè il numero delle firme possa arrivare ad almeno 100.000 mila dopo l'estate, seppure ne servirebbero anche 50.000.

4. Cosa vuole in breve la Legge Leone?
Il testo della Legge Leone chiede l'innalzamento delle pene sino a 10 anni e, ancora, quello che dal PAI viene definita la “morte civica” per chi commette questi gravi reati, come il ritiro della patente e del passaporto, la sospensione di licenze e autorizzazioni, oltre che pesantissime sanzioni amministrative.

 

ECCO IL TESTO DELLA "LEGGE LEONE”

«Modifiche degli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 -quinquies e 727 del
codice penale con innalzamento delle pene edittali per chi maltratta, uccide o
abbandona animali. Nonchè modifica degli articoli 61 e 99 del codice penale

per aggravanti e recidive»


TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 544 bis del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la
multa da 50.000 a 75.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque non somministrando cibo
all’animale che abbia in custodia ne provochi la morte.".
Art. 2.

L'articolo 544 ter del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre
a sei anni e con la multa da 40.000 a 50.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra
agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale."
All’articolo 544-ter del Codice penale è aggiunto il seguente comma: “La pena è aumentata da un
terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) con lo scopo di intimidire, minacciare, punire o
arrecare sofferenza psicologica a una persona; b) in presenza o a danno di animali appartenenti o
legati affettivamente a una persona individuata.”
Art. 3.

In riferimento all'articolo 544 quater del Codice penale, le parole “da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a 15.000 euro” sono sostituite con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da
25.000 a 35.000 euro”. Al secondo comma “La pena è aumentata da un terzo alla metà” vengono
sostituite le parole: “La pena è aumentata della metà".
Art. 4.

In riferimento all'articolo 544 quinquies del Codice penale, le parole “è punito con la reclusione da
uno a tre anni” sono sostituite con le parole “è punito con la reclusione da tre a sei anni”. Al terzo
comma le parole “da tre mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 40. 000 euro” sono sostituite
con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da 30.000 a 50.000 euro”.

Art. 5.

In riferimento all'articolo 727 del Codice penale, le parole “l’arresto fino ad un anno” sono
sostituite con le parole “l'arresto da uno a quattro anni” e le parole “o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro” sono sostituite con le parole “o con l'ammenda da 30.000 a 60.000 euro”. Al secondo
comma “alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro
natura, e produttive di gravi sofferenze” vengono aggiunte le parole finali: “sempre che non si

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configuri il più grave reato previsto dall’art. 544 ter del codice penale."

Art. 6.

Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n.
773, viene introdotto l'art. 158 bis che così dispone: "1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art
544 ter del codice penale è sottoposto, per un periodo da tre a cinque anni, alle seguenti sanzioni
amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di
conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto
e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario;
e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di
quelli già concessi dalla Pubblica
Amministrazione."

Art. 7.

Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n.
773, viene introdotto l'art. 158 ter che così dispone:
" 1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art 544 bis del codice penale è sottoposto, per un
periodo da cinque anni a dieci anni,
alle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di
conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto
e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario;
e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca
di quelli già concessi dalla Pubblica
Amministrazione.
2. In caso di condanna ai sensi dell'art. 544 bis del codice penale, comma secondo, per futili
motivi, con crudeltà o sevizie, le sanzioni riportate nell'art. 1 sono aumentate di un terzo."

Art. 8.

All’articolo 61 del Codice penale è aggiunto il seguente numero: “aver commesso un fatto di reato
contro un animale quale mezzo per esercitare violenza, coercizione, controllo o vendetta nei
confronti di una persona.”

Art. 9.

Dopo l’articolo 99 del Codice penale è inserito il seguente: “Art. 99-bis (Recidiva qualificata per

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precedenti reati contro animali). Quando un soggetto già condannato in via definitiva per reati
contro animali commette un delitto non colposo contro la persona, la pena è aumentata fino a un
terzo.
Il giudice valuta la rilevanza del precedente ai fini della pericolosità sociale e del nesso tra le
condotte.
Nei casi di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinques, 727 del codice penale, il
Giudice può disporre:
- divieto di detenzione di animali;
- obbligo di percorsi di recupero comportamentale;
- valutazione della pericolosità sociale nei contesti familiari.”

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